COSA SIGNIFICA TUTELARE L’AMBIENTE?
Negli ultimi anni se ne sta parlando spesso e l’unica cosa che si è potuta fare, in concreto, è stata quella di rimboccarsi le maniche da soli o in piccoli gruppi e dare il proprio meglio per far passare un messaggio attraverso le azioni, affinché gli altri guardando i fatti e non affidandosi solo a belle parole, potessero attivarsi nel togliere un mattone alla volta quel muro di diffidenza nei confronti di un tema lasciato in un angolo come il valore meno importante di una vasta scala di problemi.
Molto vagamente l’ambiente è tutto ciò in cui siamo immersi, fatto di vita e artificio; se volessimo entrare nello specifico, quello che realmente ci interessa in questa sede è l’ambiente naturale che, come dice la parola stessa, non è influenzato dalle azioni umane. Quindi non solo una zona verde con flora e fauna ma l’interazione tra clima, suolo, microrganismi, energia, fenomeni atmosferici e tutti gli esseri viventi.
Finora la Costituzione italiana, negli articoli 9 e 41, ha fatto sì che fosse tutelato il patrimonio paesaggistico ma non ciò che li costituivano; per dirla in un altro modo, si è protetto il contenitore eludendo il contenuto … per cui indirettamente ha concesso lo sfruttamento economico da parte di privati, di determinate aree (insieme con piante e animali) che hanno potuto sfruttare a loro uso e consumo purché rimanesse intatto il “patrimonio storico-artistico della nazione”.
Stiamo assistendo a un cambiamento, non sarà certo una svolta epocale ma è indice che qualcosa si sta muovendo (sicuramente in ritardo rispetto ad altri nostri vicini europei). Insomma le generazioni più giovani stanno facendo rumore perché sono sempre più unite in questa lotta.
LE NOVITA’ IN ATTO
Il progetto di legge di cui si sta parlando si compone di 3 articoli.
L’articolo 1 si somma all’articolo 9 per cui, se prima la dicitura recitava “tutela paesaggistica” ora si converte in “tutela paesaggistico-ambientale”. In tale prospettiva l’ambiente passa da mera forma ausiliare a valore primario di cui tenere conto in concomitanza di altri aspetti. “La cura del paesaggio riguarda l’intero territorio, anche quando degradato o apparentemente privo di pregio” aggiunge la sentenza n. 71 del 2020.
Lo Stato tutela tutto questo e accenna alla condizione di “trasversalità”dell’ambiente, cioè mantiene salva la facoltà delle Regioni di adottare, nell’esercizio delle loro competenze, norme di tutela più elevate.
L’articolo 2 modifica l’articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell’iniziativa economica. Quindi gli enti privati e\o pubblici possono sfruttare quel territorio per produrre beni e servizi senza far danno alla sicurezza, la libertà e la dignità umana (come recava l’articolo fino a non molto tempo fa) e inoltre, senza far danno alla salute e all’ambiente.
In soldoni lo Stato afferma che l’ambiente è un valore costituzionale e la sua tutela va preservata.
Infine, nell’articolo 3, viene inserito un principio di tutela degli animali, attraverso una riserva di legge che specifica le modalità con cui dovrà essere fruita.
STATI UE CON LEGGI SULLA TUTELA
Dei 27 stati membri dell’Unione Europea 22 avevano già attuato negli anni passati delle leggi costituzionali, mirate alla protezione dell’ambiente naturale, perché associato direttamente alla salute umana. Prima che l’Italia si adeguasse era parte di un piccolo gruppo di “pigri” in fatto di evoluzione verde, ovvero: Repubblica Ceca, Irlanda, Danimarca, Cipro e Austria.
CONCLUSIONI
Fino a poco fa, piccole realtà lavoravano sodo per portare a termine una causa contro coloro che abusavano dell’ambiente naturale, vedi per esempio i lavoratori dell’Ilva di Taranto. Una lotta impari dato che non ci si poteva appellare a nessuna legge che regolamentava dei diritti importanti ed esplicitamente connessi alla salute umana; migliaia di allevatori che riducono gli animali da macello a condizioni di vita degradanti adesso riceveranno sanzioni e provvedimenti.
Nei mesi a venire saremo spettatori di una nuova rivoluzione.
FONTI
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AC0504b.pdf?_1648497327476